
Federico Bonaiuto
La competizione moderna si vince, infatti, sulla capacità di prevenire crisi sistemiche. La valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali, che spinge le imprese verso una gestione proattiva e resiliente del rischio, non limita l’azione imprenditoriale ma la qualifica: un’impresa che integra preventivamente la tutela dei diritti umani nel proprio design tecnologico è un’impresa che si mette al riparo da danni reputazionali e sanzioni paralizzanti, garantendosi una stabilità operativa che i mercati non regolamentati non possono offrire.
Mentre i modelli globali oscillano tra deregolamentazione e controllo centralizzato, l’Europa offre dunque una terza via, non limitandosi a sancire diritti, ma proponendo un’arena di competitività simmetrica nella quale i medesimi obblighi di compliance sono imposti a qualsiasi operatore economico, senza distinzioni tra un gigante tecnologico extra UE e una start- up. La protezione dei diritti fondamentali diventa così il filtro di qualità che seleziona tecnologie virtuose ed espelle quelle predatorie, assicurando alle imprese una concorrenza leale basata sul merito tecnologico e sulla solidità giuridica.
Rita Sanlorenzo
Il pericolo è che dietro gli slogan contro la giustizia domestica, si realizzi l’obbiettivo di una giustizia addomesticata, le cui regole di funzionamento peraltro non sono ancora note, devolute come sono alla disciplina ordinaria cui spetterà definire aspetti non di dettaglio (quali la composizione dei collegi, per cui non vi è la garanzia della prevalenza numerica dei togati). Per ora, è chiara comunque la “volontà del legislatore” di precludere ai magistrati la generale garanzia del comma 7 dell’art. 111 Costituzione, posto che l’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte è ammesso “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”.
Gennaro Varone
Soltanto un sistema fondato sulla Responsabilità assicura Professionalità. Soltanto il magistrato pronto a dare prova di professionalità ha legittimazione a invocare l’Indipendenza come valore costituzionale della Comunità e non quale privilegio per sé stesso.
Il “Sì” è una sentita, quasi disperata, richiesta di ‘legalità’ all’azione della magistratura. Una richiesta di lealtà processuale, di convincimenti responsabili, di servizio inteso come dovere, di cui dare conto e non come potere che cala dall’alto per buon cuore.
Salvatore Sciullo
A poche settimane dal voto, bisogna riportare il confronto referendario su un piano tecnico, evitando inutili e sterili scontri, che vanno inevitabilmente a danneggiare il già problematico sistema giustizia.
La Camera Penale di Roma, unitamente alle altre 128 camere penali di cui l’Unione delle Camere Penali Italiane si compone, sta portando avanti questa battaglia che non è di categoria, ma di principio.
Una battaglia di libertà e di civiltà giuridica che portiamo avanti da anni.
La separazione delle carriere è la riforma di cui l’Italia ha bisogno per una giustizia davvero imparziale e libera da qualsiasi condizionamento.
Luciano Acciari e Valerio Bianchini
Quello che sembra differenziare le regole di utilizzo degli strumenti nel basket rispetto al calcio si può ricondurre al ruolo dei direttori di gara. Nel basket, gli arbitri in campo assumono tutte le decisioni anche quella di procedere all’utilizzo stesso fatta salva la capacità degli allenatori delle due squadre di sollecitarli a tale utilizzo con le modalità sopra descritte. Non vi è alcuna interferenza da parte di altri soggetti. In ogni caso lo strumento resta un ausilio per l’uomo cui spetta la responsabilità della decisione, che sia quello in campo oppure quello che rivede l’accaduto in video a distanza. Al momento non siamo in presenza di un arbitro robot che lo sostituisca. Peraltro è discutibile che tale evoluzione sarebbe un bene, perché nello sport il fattore umano e la sensibilità anche di chi dirige una gara restano centrali non potendo il tutto ridursi a fattori meccanici e conseguenziali.
Giuseppe Maria Cipolla
Manca nel nostro Paese, secondo i giudici di Strasburgo, quel “livello minimo” di protezione che l’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo intende per contro assicurare elevando al rango di un vero e proprio diritto “il rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.
Questo vuol dire che i conti correnti ritornano ad essere coperti da quello che un tempo veniva chiamato il segreto bancario?
Assolutamente no.
Secondo la CEDU vi può essere ingerenza da parte di un’autorità pubblica nella vita privata delle persone (e cosa c’è di più “personale” della propria situazione bancaria?) solo se prevista dalla legge e solo se tale ingerenza sia motivata da valide ragioni (quale, tra le altre, la prevenzione dei reati).