
Sin dalle prime letture del ddl costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia, “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, si è fatta strada la preoccupazione circa la possibilità che il cittadino comune, quello privo di conoscenze e di esperienze dirette sul funzionamento dei meccanismi istituzionali, riuscisse a comprendere la reale portata della riforma. La potente operazione di modifica costituzionale di ben sette articoli della nostra Carta si è consumata tutta all’interno della compagine governativa, che se l’è intestata spendendo i nomi nientemeno del vertice dell’esecutivo e del Guardasigilli: il silenziamento di ogni dibattito parlamentare, momento deputato a metterne in evidenza incongruenze, strappi, pericoli concreti per il futuro assetto degli equilibri fra i poteri, ha finito per chiamare il popolo italiano all’ordalia referendaria chiedendo agli elettori un’adesione “sulla fiducia”, contando sulla respingente tecnicità della materia, in uno col generale scontento nei confronti del funzionamento della giustizia.
Adesso che solo una manciata di giorni ci separa dall’appuntamento elettorale, la vera posta in gioco appare chiaramente nelle sue implicazioni: di qui il crescente interesse, e soprattutto, il sensibile aumento delle adesioni al NO, dopo un avvio della campagna in cui la partita sembrava già compromessa.
Quello che non può più negarsi da nessuno, è che la modifica costituzionale non inciderà sull’efficienza del servizio, e sulla rapidità dei processi, posto che non di funzionamento della macchina giudiziaria si occupa ma dell’assetto costituzionale della magistratura, che ne viene profondamente stravolto. Non di riforma della giustizia si parli, ma piuttosto di riforma della magistratura, a proposito di uno dei gangli più sensibili e qualificanti dell’architettura costituzionale, il dispositivo che ne garantisce indipendenza e autonomia dagli altri poteri dello Stato, in primis quello esecutivo. E nemmeno se ne banalizzi il portato attraverso l’uso di un’altra etichetta ingannevole, quello della “separazione delle carriere”, ché di ben altro si occupano i novelli costituenti.
Non certo per eccesso retorico, autorevolissimi commentatori1 hanno evidenziato i tanti “inganni” che la riforma contiene: a partire da quello, appunto, del preteso adeguamento della Carta del ’48 al modello accusatorio del giudizio penale introdotto nel 1988, secondo il canone del giusto processo sancito in Costituzione (art. 111 co. 2 Cost.). L’esigenza di un giudice terzo e imparziale viene riportata infatti in una norma che detta principi in tema di giurisdizione, e non di ordinamento giudiziario: e proprio la Corte costituzionale, in più di un’occasione (sent. n. 37/2000, n. 58/2022), ribadendo la compatibilità del sistema a carriera unica, ha chiarito che l’obbiettivo di giungere ad una definitiva separazione tra p.m. e giudici (salvo dimostrarne l’effettiva utilità ai fini del miglior funzionamento della giustizia2) ben può perseguirsi attraverso legge ordinaria.
Dietro il feticcio, ormai disvelato come tale, della separazione delle carriere, c’è ben altro: e questo “altro” riguarda l’organo deputato, nel disegno dei Costituenti, a presidiare e garantire l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura.
In un precedente intervento su questa stessa Rivista3 si sono già chiaramente illustrati i punti più significativi della modifica costituzionale circa le attribuzioni, i compiti e le modalità di composizione dei due istituendi Consigli Superiori, e dell’Alta Corte Disciplinare per i magistrati ordinari: a quelle lucide annotazioni si rinvia per un quadro d’insieme che all’analisi tecnica delle riforme unisce la chiara raffigurazione delle implicazioni che comportano in termini di differente qualità ed estensione del presidio costituzionale a tutela delle prerogative di indipendenza e autonomia della magistratura.
Qui pare utile ritornare su due aspetti che in queste settimane di dibattito prereferendario, più di altri hanno acceso l’interesse dei cittadini che hanno sentito il bisogno di interessarsi a proposito di ciò su cui si andrà a votare.
Il primo consiste, com’è intuitivo, nel sorteggio, individuato come il metodo cui ricorrere per individuare i componenti dei due Consigli Superiori, e dell’Alta Corte disciplinare. Con una significativa distinzione, però, posto che per la componente dei laici pari ad un terzo, esso avverrà “da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio” votato dal Parlamento in seduta comune, e per due terzi, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.
Serve sottolineare l’evidente sfregio che il Governo ha voluto portare dritto al cuore non dell’associazionismo giudiziario, ma dell’istituzione stessa, e più in generale, del modello democratico che ad ogni livello riconosce rappresentatività ad un organo solo quando i suoi membri sono eletti dagli amministrati? Non crediamo. L’effetto che si persegue è quello di una dichiarata svalorizzazione dell’intero corpo della magistratura, ritenuta indegna di procedere alla scelta di chi tra i suoi componenti dovrà far parte dell’organo di autogoverno: affiancata per contro da una componente laica che nei Consigli si presenterà forte di un espresso mandato politico dalla maggioranza che l’avrà espressa.
Si dice che il sorteggio è l’extrema ratio per sconfiggere le degenerazioni correntiste che all’interno della magistratura hanno tenuto in ostaggio l’attività consiliare favorendo nelle scelte il criterio dell’appartenenza a quello del merito.
Di certo non era questa la ragione che ispirò nel 1970 Giorgio Almirante allora Segretario del Movimento Sociale Italiano a depositare una proposta di legge di revisione costituzionale per introdurre il sorteggio in luogo dell’elezione dei Consiglieri del CSM, contro la degenerazione correntizia terreno fertile per l’attecchire de “la cosiddetta interpretazione evolutiva”. Un ascendente che pur adducendo diverse giustificazioni, si pone lo stesso obbiettivo, quello di estirpare ogni forza rappresentativa in capo al CSM, e di riportare la magistratura nei ranghi di un corpo burocratico indistinto e afono, secondo quell’impronta decisamente autoritaria che gli eredi del fascismo non hanno mai rinnegato.
Secondo punto sensibile, quello dell’Alta Corte Disciplinare che nella sua composizione casuale (sempre secondo la regola del “doppio standard”) dovrebbe evitare indulgenze corporative e scambi correntizi a scapito della serietà e della credibilità della risposta disciplinare agli illeciti commessi dai magistrati.
I dati della giustizia disciplinare dei magistrati ordinari (a differenza di quelli delle altre magistrature, degli avvocati, in generale delle pubbliche amministrazioni) sono trasparenti e verificabili, e soprattutto non dimostrano certo un indistinto perdonismo corporativo4. Lo stesso Vicepresidente del CSM, Avv. Fabio Pinelli, sostenitore della riforma, dal suo osservatorio privilegiato di presidente della sezione disciplinare, ha sconfessato pubblicamente più volte le dichiarazioni del Ministro Nordio, difendendo la professionalità e la competenza e il rigore valutativo dei giudici che lo compongono5. Le ragioni di un intervento che sradica il giudizio disciplinare dalla sua sede deputata stanno allora altrove: parcellizzare le sedi dell’autogoverno, privarle di ogni effettiva rappresentatività, per renderle più fragili ed esposte alle influenze ed ai disegni della politica. Il cittadino potrà contare su una giustizia disciplinare più rigorosa, ora che essa sarà sottratta alla sede che sin qui la Costituzione le ha assegnato, grazie alla composizione casuale dell’Alta Corte? Abbiamo dati oggettivi che possano supportare questo auspicio? Recenti, tristi vicende stanno a dimostrare che si tratta di un teorema che dai fatti non riesce a trovare dimostrazione6.
Il pericolo è che dietro gli slogan contro la giustizia domestica, si realizzi l’obbiettivo di una giustizia addomesticata, le cui regole di funzionamento peraltro non sono ancora note, devolute come sono alla disciplina ordinaria cui spetterà definire aspetti non di dettaglio (quali la composizione dei collegi, per cui non vi è la garanzia della prevalenza numerica dei togati). Per ora, è chiara comunque la “volontà del legislatore” di precludere ai magistrati la generale garanzia del comma 7 dell’art. 111 Costituzione, posto che l’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte è ammesso “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”.
Un’ulteriore prova di quel timbro punitivo che sorregge l’intero complesso riformatore: e che non punta a colpire una corporazione, ma piuttosto a deformare l’assetto costituzionale dell’equilibrio dei poteri, partendo dal disegno di una magistratura disunita, intimorita, esposta alle ritorsioni di una politica che ostenta insofferenza per limiti e controlli di ogni genere. Opporsi a questa riforma vuol dire riconoscere l’attualità, e la necessità, del diverso modello che avevano in mente i Costituenti, sventando il tentativo di porre nel nulla quel disegno che per ottanta anni ha garantito all’Italia una convivenza civile nel segno della democrazia.
[1] E. Lupo, La riforma degli inganni, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-inganni.
[2] Dimostrazione che pare ben lungi dall’essere raggiunta in base ai dati delle assoluzioni nei processi penali, secondo percentuali superiori al 50%. Per una testimonianza autorevole, e significativa sul piano dell’esperienza professionale, si rimanda alle dichiarazioni dell’avv. Franco Coppi, più volte espressosi per una sostanziale insussistenza di una soggezione del giudice al pubblico ministero. È infine utile sottolineare che, a seguito delle modifiche normative sul punto succedutesi, le percentuali annue medie dei magistrati trasferiti da una delle due funzioni all’altra risultano 0,84 per i requirenti e 0,16 per i giudicanti.
[3] A. Gargani, Referendum sulla giustizia, un contributo di chiarezza, https://www.dimensioneinformazione.com/2026/02/16/referendum-sulla-giustizia-un-contributo-di-chiarezza/.
[4] R. Fontana, I veri dati della giustizia disciplinare del CSM, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-veri-dati-della-giustizia-disciplinare-del-csm; M. Cassano, Brevi riflessioni sull’Alta Corte disciplinare, in https://www.rivistaildirittovivente.it/articoli/brevi-riflessioni-sullalta-corte-disciplinare.
[5] ANSA, 18 luglio 2025, “Nell’esperienza acquisita quale presidente della sezione disciplinare del CSM, (rilevo che) l’attività da essa compiuta si è caratterizzata, grazie alla serietà e competenza di ciascun componente, dall’analisi rigorosa degli atti e dalla applicazione dei principi di diritto, senza alcuna influenza sulle decisioni prese legata all’eventuale appartenenza a gruppi associativi o a presunte camere di compensazione, a cui allude il ministro Nordio”. Con dichiarazioni dello stesso tenore il VP Pinelli si è espresso il 17 febbraio 2026.
[6] L’Avv. Rosanna Natoli, componente laica del CSM, e della sezione disciplinare, si è dimessa nel 2025 dal CSM dopo lo scandalo scoppiato a seguito delle rivelazioni di una magistrata sottoposta a procedimento disciplinare, che dalla stessa era stata convocata privatamente per suggerirle alcune strategie difensive.