C’è un giudice a Berlino, anzi a Strasburgo:
tutto da rifare per gli accertamenti bancari


Quante volte i contribuenti avranno pensato al titolo di una nota trasmissione televisiva nell’apprendere la notizia che la polizia tributaria aveva richiesto informazioni sui loro conti correnti: Carramba che sorpresa!

E quante altre volte gli stessi contribuenti saranno rimasti delusi nell’apprendere che nessuna tutela immediata è esperibile per bloccare una simile richiesta, e nell’apprendere altresì che secondo i nostri giudici l’autorizzazione (pure prevista dalla legge) per esercitare un simile potere non richiede una motivazione.

Il quadro cambia con la sentenza della Corte Europea Diritti dell’Uomo (CEDU) Ferrieri e Bonassisa (dal nome dei due ricorrenti), depositata a gennaio di quest’anno.

In breve, tra il 2019 ed il 2020 due cittadini italiani erano stati informati dalle loro banche che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti bancari, sulla cronologia delle transazioni e su altre operazioni finanziarie a loro collegate o riconducibili a loro, per periodi che andavano da uno a due anni. 

Secondo la Corte la normativa italiana attribuisce all’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Polizia tributaria) una «discrezionalità illimitata» nell’attuazione e nell’estensione di questo tipo di controlli.

Allo stesso tempo non sono assicurate sufficienti garanzie procedurali, in quanto le misure contestate non sono sottoposte ad un controllo preventivo giurisdizionale (o ad altro controllo) indipendente.

Manca nel nostro Paese, secondo i giudici di Strasburgo, quel “livello minimo” di protezione che l’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo intende per contro assicurare, elevando al rango di un vero e proprio diritto “il rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.

Questo vuol dire che i conti correnti ritornano ad essere coperti da quello che un tempo veniva chiamato il segreto bancario?

Assolutamente no.

Secondo la CEDU vi può essere ingerenza da parte di un’autorità pubblica nella vita privata delle persone (e cosa c’è di più “personale” della propria situazione bancaria?) solo se prevista dalla legge e solo se tale ingerenza sia motivata da valide ragioni (quale, tra le altre, la prevenzione dei reati).

Insomma la CEDU ci ricorda – come pure insegnava Aristotele nella sua Etica Nicomachea e come la stessa scolastica medievale avrebbe qualche secolo dopo rilanciato – che “in medio stat virtus” e che l’ideale da perseguire anche nel diritto è quello della misura, della moderazione, dell’equilibrio: la virtù è nel mezzo, tra due estremi che sono ugualmente da evitare.

L’Italia dovrà pertanto rivedere le norme che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell’A.F. a fini di verifica fiscale.

Nel frattempo, nelle aule di giustizia, il giudice sarà chiamato a ben valutare il corretto esercizio del potere da parte dell’autorità pubblica.

“Il Potere”, come tuonava il poliziotto Volontè (il Dottore, con tanto di D maiuscola per piaggeria e per timore) nel film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” non è più autoreferenziale o, per dirla diversamente, il Potere è nudo!

Riuscirà il nostro Paese a raggiungere quello che Gurdjieff teorizzava e Battiato cantava un centro di gravità permanente, che sia un rimedio alle fughe in avanti fin troppo azzardate finora viste in Italia in tema di accertamenti bancari?

Chissà…


Giuseppe Maria Cipolla

Ordinario di diritto tributario nell’Università degli studi di Cassino

Registrato al Tribunale di Roma il 19/09/2018, n. 155
Direttore: Roberto Serrentino

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