
Come noto, l’attività di erogazione del credito da parte di banche e intermediari finanziari non costituisce un’attività libera, ma è strettamente regolamentata da un complesso di norme e principi volti a garantire la stabilità del sistema e la correttezza dei rapporti con la clientela. Al centro della disciplina si colloca l’obbligo di valutazione del merito creditizio, un dovere fondamentale che impone all’intermediario di accertare la capacità del potenziale debitore di adempiere alle proprie obbligazioni restitutorie.
L’obbligo risponde a una duplice finalità: da un lato, assolve ad una funzione di autotutela per l’intermediario, volta a contenere il rischio di insolvenza e a preservare la propria stabilità patrimoniale; dall’altro, tutela interessi generali, che includono la stabilità complessiva del sistema finanziario e la protezione dello stesso soggetto finanziato dal rischio di sovraindebitamento.
Le fonti di tale obbligo sono molteplici. Il principio cardine è quello della “sana e prudente gestione” dell’art. 5 del Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. n. 385/1993), che orienta l’intera attività creditizia. Per il credito ai consumatori, poi, l’art. 124-bis sempre del TUB – introdotto in attuazione della direttiva 2008/48/CE – ha codificato il principio del “prestito responsabile” (responsible lending), imponendo al finanziatore di “valuta[re] il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate”. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla recente Direttiva (UE) 2023/2225, che, all’art. 18, specifica che la valutazione deve essere “approfondita” e condotta “nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento”.
La normativa secondaria della Banca d’Italia dettaglia il contenuto di tale obbligo. La Circolare n. 285/2013, ad esempio, delinea un processo di erogazione del credito che include una fase di istruttoria documentata, l’acquisizione di bilanci e altre informazioni significative, e l’utilizzo dei dati della Centrale dei Rischi per conoscere la valutazione del cliente da parte dell’intero sistema bancario. È inoltre stabilito che le metodologie di valutazione non devono basarsi “meccanicamente” su rating esterni (ECAI), ma devono integrare sistemi interni che consentano una valutazione autonoma e completa del rischio. L’intero processo deve essere improntato ai canoni generali di buona fede e correttezza, che governano non solo l’esecuzione del contratto, ma anche la fase delle trattative.
La violazione dei doveri di prudente valutazione del merito creditizio può integrare così un illecito, meglio noto come “concessione abusiva di credito“. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, tale fattispecie si configura quando l’erogazione del credito è “effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi”.
In concreto la condotta abusiva può arrecare un duplice danno: da un lato, un danno diretto al patrimonio dell’impresa finanziata, la cui attività viene artificiosamente protratta, accumulando ulteriori perdite e aggravando il dissesto finale; dall’altro, un danno ai creditori terzi, i quali, indotti in errore dall’apparente solvibilità dell’impresa sostenuta dal credito bancario, proseguono o instaurano rapporti commerciali che si riveleranno pregiudizievoli.
Di grande attualità e principale punto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale riguarda le conseguenze giuridiche della concessione abusiva di credito. Si contrappongono due orientamenti principali. L’orientamento tradizionalmente prevalente, e a lungo sostenuto dalla Corte di Cassazione, qualifica la concessione abusiva come fonte di responsabilità civile, contrattuale e/o extracontrattuale, che obbliga la banca al risarcimento del danno. Il danno risarcibile non è l’importo del finanziamento erogato, ma consiste nel “differenziale” tra il dissesto patrimoniale che si sarebbe verificato senza il finanziamento e quello, più grave, effettivamente prodottosi a causa della continuazione dell’attività.
Un orientamento più recente e dirompente, emerso in una pronuncia della Corte di Cassazione, ha prospettato la sanzione della nullità del contratto di finanziamento (Cass. Civ., sez. 1, n. 7134 del 25 marzo 2026). Secondo i giudici di legittimità, la concessione di credito a un’impresa in stato di decozione, con la consapevolezza di tale stato, può integrare la fattispecie penale di concorso in bancarotta semplice (art. 217, comma 4, l.fall.) e, dunque, la condotta penalmente rilevante renderebbe nullo il contratto di finanziamento per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative. La pronuncia si spinge addirittura oltre, ipotizzando che tale condotta, essendo preordinata a violare le regole di correttezza del mercato, possa essere qualificata come contraria al “buon costume”. Ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 2035 c.c. (soluti retentio), con la conseguenza che la banca, autrice di una prestazione immorale, non potrebbe ripetere quanto versato, subendo la perdita integrale del capitale erogato. Si tratta di una lettura che, se consolidata, comperterebbe effetti significativi sul sistema bancario e sulla gestione dei crediti deteriorati.
È pur sempre fondamentale distinguere la concessione abusiva di credito dal legittimo finanziamento finalizzato al risanamento aziendale. Se, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’erogazione, esistevano fondate e concrete prospettive di superamento della crisi, il finanziamento è lecito e, anzi, auspicabile per il sistema economico. Se, al contrario, la situazione appariva già irreversibilmente compromessa, l’erogazione di nuovo credito costituisce un illecito che aggrava il dissesto a danno della società stessa e dei suoi creditori.