
L’intelligenza artificiale, e in particolare i Large Language Models e i sistemi di intelligenza artificiale generativa, stanno entrando rapidamente anche nel settore giudiziario. Magistrati, avvocati, uffici giudiziari e forze investigative già utilizzano strumenti capaci di sintetizzare atti, ricercare precedenti, organizzare fascicoli, elaborare statistiche e predisporre bozze di provvedimenti. In Italia, il Ministero della Giustizia ha avviato le prime sperimentazioni controllate, precisando tuttavia che l’intelligenza artificiale deve restare uno strumento di supporto e non può sostituire il giudice nella valutazione dei fatti, delle prove e nella decisione finale.
I vantaggi sono indiscutibili. Nel settore penale, l’IA può accelerare attività investigative complesse: analisi di grandi quantità di documenti, individuazione di connessioni tra soggetti, ricostruzione di flussi finanziari, supporto nell’esame di dati digitali o intercettazioni. Analogamente, nella giurisdizione civile, amministrativa e contabile, i sistemi generativi possono facilitare la ricerca giurisprudenziale, la classificazione degli atti, la predisposizione di schemi motivazionali e la gestione dei ruoli. Gli stessi atti del pubblico ministero, della polizia giudiziaria e dell’avvocatura possono essere elaborati con strumenti capaci di ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza organizzativa.
La programmazione del Ministero della Giustizia per il 2026 individua del resto nella digitalizzazione e nell’integrazione dei sistemi di IA uno strumento di potenziamento delle funzioni giurisdizionali e amministrative, anche nell’ottica della riduzione dei tempi del processo e del miglioramento delle banche dati giudiziarie.
Tuttavia, accanto ai benefici emergono rischi assai rilevanti. Il primo concerne l’affidabilità degli output. I sistemi generativi non “ragionano” in senso giuridico, ma producono testi probabilisticamente plausibili. Da qui il fenomeno delle “allucinazioni”, cioè la generazione di sentenze inesistenti, riferimenti normativi errati o ricostruzioni prive di fondamento. Negli Stati Uniti si sono già verificati casi di avvocati sanzionati per aver depositato memorie contenenti precedenti inesistenti generati dall’IA; analoghi episodi sono stati segnalati anche in Europa. Il rischio è particolarmente elevato quando l’operatore utilizza il sistema senza adeguata verifica critica.
Per questa ragione la normativa europea e le linee guida internazionali insistono sulla necessità della “human oversight”, cioè della supervisione umana permanente. L’AI Act dell’Unione europea, insieme alle raccomandazioni della CEPEJ e ai principi UNESCO, esclude una delega integrale della decisione giudiziaria all’algoritmo e impone trasparenza, tracciabilità e controllo umano effettivo. In Francia, Germania e Spagna si tende ad ammettere l’uso dell’IA per finalità organizzative e redazionali, ma non per la sostituzione del giudice nella funzione decisoria.
Particolarmente delicato è il tema della protezione dei dati. Gli atti giudiziari contengono dati sensibili, giudiziari e spesso coperti da segreto investigativo. L’inserimento di tali informazioni in chatbot extraeuropei può comportare gravissimi problemi di riservatezza, soprattutto quando il fornitore del servizio opera fuori dall’Unione europea o utilizza i dati immessi dagli utenti per l’addestramento dei modelli. Il rischio riguarda non solo la diffusione diretta delle informazioni, ma anche fenomeni di reidentificazione dei dati pseudonimizzati attraverso l’incrocio di dataset differenti. Le raccomandazioni elaborate in sede istituzionale italiana insistono infatti sul divieto di inserire nei sistemi di IA dati coperti da segreto o comunque non strettamente necessari.
Le problematiche non riguardano soltanto l’ambito giudiziario in senso stretto, ma investono l’intera architettura dei sistemi digitali fondati sull’intelligenza artificiale. Significativa, in tal senso, è la recente giurisprudenza statunitense. Con una decisione del 25 marzo 2026, la Superior Court di Los Angeles ha ritenuto Meta e Google responsabili per aver progettato piattaforme idonee a creare dipendenza nei minori, valorizzando il tema del “design negligente” e dei meccanismi algoritmici capaci di condizionare il comportamento degli utenti. La decisione assume rilievo anche in Europa, poiché si collega alla disciplina del Digital Services Act, che impone obblighi di trasparenza, controllo dei sistemi di raccomandazione e valutazione dei rischi sistemici derivanti dagli algoritmi.
Il tema è rilevante anche per la giustizia: un sistema di IA non è mai realmente neutrale, poiché riflette i dati su cui è addestrato e gli obiettivi per cui è progettato. Ciò comporta il rischio di bias, discriminazioni, automatismi decisionali e progressiva standardizzazione delle decisioni giudiziarie. La cosiddetta “giustizia predittiva”, basata sulla probabilità statistica dell’esito di una controversia, rischia infatti di comprimere il libero convincimento del giudice e di alterare il rapporto tra precedente, interpretazione e caso concreto.
Vi è poi una fase “patologica” dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, suscettibile di assumere rilevanza disciplinare, civile o persino penale. Il magistrato che fondi una decisione su precedenti inesistenti o deleghi sostanzialmente la motivazione del provvedimento a un sistema automatico potrebbe incorrere in responsabilità disciplinare per grave negligenza. Analogamente, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria che immettano atti coperti da segreto investigativo in piattaforme non autorizzate potrebbero integrare violazioni del segreto d’ufficio o illeciti in materia di protezione dei dati personali.
Non meno rilevanti sono i profili deontologici dell’avvocatura. L’utilizzo inconsapevole o non verificato di testi generati artificialmente può tradursi in violazione dei doveri di competenza, diligenza e lealtà processuale.
L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia costituisce dunque una straordinaria opportunità di efficientamento, ma anche un terreno ad alto rischio istituzionale. La vera sfida non consiste nel sostituire il giudice o il giurista, bensì nel costruire un utilizzo consapevole, trasparente e controllato della tecnologia. In assenza di adeguata formazione, regole tecniche rigorose e sistemi sicuri, il rischio è che strumenti nati per migliorare la qualità della giustizia producano invece opacità, errori e nuove forme di vulnerabilità dei diritti fondamentali.