
La ritardata definizione delle nomine di dieci presidenti di sezione della Corte dei conti offre l’occasione per esaminare un procedimento nel quale si incontrano – e devono coordinarsi – le attribuzioni dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, del Governo e del Presidente della Repubblica.
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nelle adunanze del 24 e 25 febbraio 2026, deliberò la promozione di dieci consiglieri alla qualifica di presidente di sezione e le relative destinazioni. Le deliberazioni furono successivamente trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 24 marzo, per il completamento dell’iter.
Il quadro normativo deriva anzitutto dall’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che configura il Consiglio di presidenza quale organo di autogoverno della magistratura contabile e gli attribuisce, attraverso il rinvio alle disposizioni concernenti la giustizia amministrativa, competenze relative allo stato giuridico, alle assegnazioni e alle promozioni dei magistrati. La stessa Corte dei conti definisce il Consiglio di presidenza come proprio organo di autogoverno.
La promozione alla qualifica di presidente di sezione viene tuttavia formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Il procedimento presenta, pertanto, una struttura complessa: la determinazione concernente la progressione professionale del magistrato ha origine nell’esercizio delle attribuzioni dell’organo di autogoverno, mentre l’adozione del decreto presidenziale richiede la partecipazione degli ulteriori organi indicati dalla legge.
La richiesta di chiarimenti
Il 4 giugno 2026 il Consiglio dei ministri esaminò i dieci provvedimenti e deliberò di richiedere alcuni chiarimenti alla Corte dei conti. La circostanza è attestata dal comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio, che non specifica, tuttavia, il contenuto dei quesiti formulati.
Alla deliberazione fece seguito una prima lettera del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Alfredo Mantovano, indirizzata il 5 giugno al Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Una seconda comunicazione venne trasmessa il 15 luglio 2026, nel prosieguo dell’interlocuzione istituzionale.
I testi integrali delle due lettere non risultano pubblicati. Il contenuto dei rilievi può quindi essere ricostruito soltanto attraverso le fonti aperte, distinguendo quanto risulta dal comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri dalle più analitiche informazioni riportate dalla stampa.
Secondo tali ricostruzioni, la prima lettera non avrebbe contestato la legittimità formale delle deliberazioni del Consiglio di presidenza. Le osservazioni avrebbero riguardato, piuttosto, la scelta di procedere alle promozioni dopo l’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che aveva conferito al Governo una delega per la riorganizzazione delle funzioni e dell’assetto della Corte dei conti, comprendente anche la determinazione del numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive.
Gli ulteriori rilievi avrebbero investito la concreta necessità di ricoprire immediatamente tutti i posti interessati. In particolare, sarebbe stata segnalata la situazione di un magistrato destinato a rimanere fuori ruolo e quella di un presidente aggiunto assegnato a una sezione presso la quale era già presente il presidente titolare. Sarebbe stata inoltre prospettata la possibilità di ricorrere temporaneamente all’assegnazione aggiuntiva di magistrati già in possesso della qualifica richiesta. Corriere della Sera, 4 giugno 2026
La seconda lettera del 15 luglio avrebbe ribadito i rilievi dopo le risposte fornite dalla Corte. Non essendo disponibili i documenti originali, non è possibile stabilire con sicurezza se essa contenesse nuove questioni giuridiche o rappresentasse essenzialmente una conferma della posizione già espressa. Resta comunque documentata una fase di interlocuzione protrattasi per circa due mesi, sino alla definizione intervenuta nell’agosto 2026.
Il confine tra proposta governativa e autogoverno
La questione tecnica centrale riguarda l’ampiezza della valutazione spettante al Governo nella fase della proposta del decreto presidenziale. La previsione legislativa di una proposta del Presidente del Consiglio e dell’audizione del Consiglio dei ministri esclude che l’intervento governativo possa essere considerato un adempimento puramente materiale. Nello stesso tempo, la sua collocazione all’interno di un procedimento avviato dall’organo di autogoverno impone di distinguere tra la verifica della legittimità e della coerenza ordinamentale della deliberazione e una sua eventuale rivalutazione nel merito.
Questa distinzione assume rilievo alla luce degli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, l’indipendenza della Corte dei conti e delle giurisdizioni speciali e dei loro componenti di fronte al Governo. La garanzia costituzionale non comporta necessariamente l’assenza di ogni interlocuzione, quando la partecipazione governativa sia prevista dalla legge; richiede però che tale partecipazione sia esercitata senza sovrapporsi alle attribuzioni proprie del Consiglio di presidenza.
La richiesta di chiarimenti può rappresentare uno strumento fisiologico di leale collaborazione istituzionale, soprattutto quando occorra verificare presupposti istruttori, esigenze organizzative o profili di coordinamento con una riforma in corso. Diverso sarebbe attribuire a questa fase il significato di una generale potestà di riesame delle valutazioni comparative o delle destinazioni disposte dall’organo di autogoverno.
Il confine non può essere definito soltanto in astratto. Esso dipende dal contenuto delle osservazioni, dalle ragioni addotte dal Consiglio di presidenza e dall’effettiva incidenza dell’interlocuzione sull’esito del procedimento. Proprio la mancata pubblicazione delle lettere impedisce, allo stato, una valutazione più puntuale di tali aspetti.
Il fattore tempo
Un ulteriore profilo riguarda la durata del procedimento. Le deliberazioni risalivano alla fine di febbraio ed erano state trasmesse alla Presidenza del Consiglio il 24 marzo. L’esame governativo intervenne il 4 giugno; seguirono la prima lettera del 5 giugno, la risposta della Corte e la seconda comunicazione del 15 luglio. Secondo le successive notizie pubbliche, le promozioni vennero infine sbloccate nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 agosto, nella quale fu esaminato anche lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Corte dei conti. Il comunicato ufficiale di quella seduta attesta l’esame preliminare della riforma, mentre la definizione delle nomine emerge dalle concordanti ricostruzioni di stampa.
Anche nei procedimenti nei quali concorrono attribuzioni di organi costituzionali resta rilevante l’esigenza di una conclusione tempestiva, desumibile dai principi di buon andamento, certezza delle situazioni giuridiche e continuità degli uffici. Occorre però distinguere il termine procedimentale dagli effetti della sua inosservanza: il decorso del termine non determina, di regola, né la formazione automatica della proposta governativa né l’emanazione del decreto presidenziale. Può tuttavia assumere rilievo ai fini della qualificazione dell’inerzia, soprattutto quando il differimento incida sulla copertura di uffici direttivi e sull’effettivo esercizio delle funzioni assegnate.
Un procedimento da leggere nel suo insieme
La vicenda mostra la particolare natura delle nomine riguardanti la magistratura contabile. Esse non sono riconducibili integralmente né al modello dell’atto amministrativo adottato da un’unica autorità né a quello di una decisione rimessa al Governo. Si tratta di un procedimento pluristrutturato, nel quale la deliberazione dell’organo di autogoverno, la proposta governativa e l’emanazione presidenziale devono coordinarsi nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
In tale quadro, la trasparenza dell’istruttoria, la conoscibilità delle ragioni dell’interlocuzione e la tempestiva conclusione del procedimento assumono un rilievo essenzialmente ordinamentale. Non eliminano il confronto tra le istituzioni, ma consentono di ricondurlo entro un percorso giuridicamente verificabile, rispettoso tanto dell’autonomia del Consiglio di presidenza quanto delle funzioni attribuite dalla legge al Governo e al Presidente della Repubblica.
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Fonti: Corriere della Sera, 4 giugno 2026 – Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato n. 185 del 4 agosto 2026.