
Sempre più la politica criminale perseguita nel nostro Paese nel campo dei reati tributari valorizza la soddisfazione dell’interesse erariale attraverso il pagamento del tributo evaso rispetto all’espiazione della pena: Hai commesso un reato? Non ti preoccupare, paga e non succede nulla!
A ben vedere, l’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 (che di tale politica è espressione) persegue una duplice finalità:
- deflattiva, volta a ridurre il carico del sistema giudiziario penale eliminando dal circuito processuale quelle fattispecie in cui l’interesse dell’Amministrazione finanziaria risulti già soddisfatto attraverso il pagamento integrale del debito;
- premiale, volta ad incentivare il ravvedimento (più o meno operoso) del contribuente, stimolando comportamenti riparatori in itinere che consentano di evitare l’irrogazione di una pena.
La coesistenza di queste due finalità non è priva di tensioni: mentre la logica deflattiva privilegia la certezza e l’automatismo del proscioglimento, la logica premiale richiede invece una valutazione della condotta, aprendo spazi di discrezionalità giudiziale che la riforma del 2024 ha disciplinato, pur non eliminandoli del tutto.
Nei c.d. reati dichiarativi, il ravvedimento assurge a causa di non punibilità se dovesse intervenire prima che il contribuente venga a conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o del procedimento penale. La ratio è chiara: il contribuente che spontaneamente regolarizza la propria posizione prima dell’avvio di qualsiasi iniziativa dell’Amministrazione finanziaria o dell’autorità giudiziaria merita di essere sottratto alla risposta penale.
Nei reati di omesso versamento (delle ritenute alla fonte e dell’IVA) ed in quello di indebita compensazione, per contro, il termine entro il quale il pagamento integrale deve intervenire è l’apertura del dibattimento di primo grado.
In tali ipotesi, il sistema tollera un’inerzia del contribuente più prolungata, ma fissa comunque un limite processuale oltre il quale la condotta riparatoria non è più idonea a elidere la punibilità.
Insomma, in un caso (i reati dichiarativi) il ravvedimento deve essere operoso per sottrarsi alla pena; nell’altro, invece, pur essendo stato sorpreso con le mani nella marmellata, il contribuente può ugualmente ravvedersi e vedere le proprie mani nuovamente linde.
Lo Stato incassa e lo stesso Stato – da severo che era – diventa d’emblai clemente strizzando un occhio a coloro che, in ragione anche delle proprie disponibilità economiche, saranno in grado di pagare.
Chi non si ravvede (e le ragioni del mancato ravvedimento non interessano), invece, si vedrà perseguito sul piano penale e tanto basta.
Per carità, non parliamo di sconti o di svendite legislative.
Lo Stato è fermo nei propri propositi: il pagamento deve essere integrale e deve avere ad oggetto tutte le somme dovute per imposta, sanzioni (a parte ogni considerazione sul divieto del c.d. ne bis in idem), ed interessi.
Però, ed a ben vedere, se tu contribuente hai eseguito un pagamento parziale io Stato ti aspetto e (mi voglio rovinare) riconosco la rilevanza dei piani di rateizzazione in corso.
Però, mi raccomando: se al momento dell’apertura del dibattimento il pagamento non è stato ultimato, io Stato ti riconosco un termine automatico di tre mesi per completarlo.
Su questo io Stato sono fermo.
Forse.
Perché in realtà io Stato attribuisco al giudice il potere di prorogare di altri tre mesi il termine.
Quindi in sei mesi devi ultimare il pagamento.
Considerato il tempo che ci vuole in Italia per istruire un processo, gli ulteriori sei mesi concessi dalla legge costituiscono un soccorso non indifferente.
Come è facile poi prevedere, una volta introdotta una proroga nel nostro Paese ci si aspetta un ulteriore slittamento postergando in tal modo lo svolgimento di un procedimento penale che forse non si celebrerà mai.
La prescrizione, comunque, resta sospesa. Quindi tu contribuente con la proroga non ti avvantaggi.
Vero.
Ma è pur vero che diluire nel tempo la celebrazione del processo significa renderne ancora più difficile il suo svolgimento ed ancora meno pregnante la sua efficacia.
E non finisce qua.
Perché la politica criminale da ultimo perseguita nel settore del diritto penale-tributario è quella di configurare quale causa di non punibilità anche la crisi di liquidità.
Ciò purché la crisi non sia imputabile all’autore del fatto.
E qui si pone il problema.
Perché se in molti casi la non imputabilità può essere oggettivizzata come per l’insolvenza improvvisa di un debitore rilevante, o per eventi eccezionali di mercato o per la crisi strutturale di un settore economico, in molti altri casi la “non imputabilità” diventa tutta da dimostrare e da chiarire.
Stiamo già assistendo nelle aule dei Tribunali a battaglie legali tese a riconoscere la non imputabilità della crisi all’imprenditore con tutte le difficoltà che una simile dimostrazione può comportare.
Ed anche in tal caso, la celebrazione del processo risulta rallentata dovendo il giudice accertare, non più la responsabilità penale dell’imputato, quanto prima ancora la sua estraneità rispetto alla crisi.
Insomma, se prima la pena era il deterrente per prevenire la commissione dei reati, adesso attraverso il pagamento integrale del debito o attraverso la dimostrazione della non imputabilità della crisi di liquidità la pena non fa più paura.
Siamo pertanto in presenza di un sistema a “geometria variabile” della punibilità: mentre in origine la risposta penale dipendeva soltanto dalla condotta illecita tenuta dal contribuente (in un rapporto azione/reazione tale per cui se hai violato la legge rispondi penalmente), oggi invece è modulata in funzione di una pluralità di variabili (nel senso che, anche se hai violato la legge, puoi dormire tranquillo perché penalmente non rispondi più).
Meditiamo gente, meditiamo…