
Da quando i Governi presentano proposte di revisione costituzionale o dimostrano grosso interesse politico alla loro approvazione, i referendum conseguenziali hanno perso quel significato che la Costituzione attribuisce loro e si traducono in un voto favorevole o contrario al Governo stesso.
Dette proposte dovrebbero vedere nel Parlamento il vero protagonista, se non essere oggetto di un dibattito politico preventivo all’interno di apposite Commissioni, soprattutto ove si tratti di radicali riforme che ribaltano alcune scelte fondamentali della Carta Costituzionale
Va quindi sottolineato, con la dovuta fermezza, che il testo della riforma, predisposto dal Governo, è stato approvato integralmente con legge di revisione costituzionale del 30/10/2025, oggetto del referendum del 22 e 23 marzo p.v., dopo un dibattito parlamentare che, pur rispettoso dell’iter previsto dall’art. 138 della Costituzione, è risultato quasi inutile, in quanto non è riuscito ad apportare appunto alcuna modifica.
Una caduta verticale del ruolo del Parlamento (già ridimensionato anche nella sua composizione numerica) senza precedenti, registrata addirittura in occasione di questa riforma costituzionale che incide nientedimeno sull’assetto della magistratura.
Ma perché il referendum si tradurrà in un voto favorevole o contrario al Governo? Una prima risposta è già implicita nella considerazione fatta.
La riforma, come dovrebbe essere noto, comporta quattro modifiche rispetto al testo vigente degli artt. 104 e 105 della Costituzione:
1) la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri;
2) la creazione di un secondo Consiglio Superiore per i Pubblici Ministeri;
3) l’elezione dei componenti dei due CSM mediante sorteggio (con la diversificazione della platea dei sorteggiati per i componenti laici);
4) la creazione di un’alta corte disciplinare, competente a decidere sugli illeciti disciplinari dei magistrati, composta promiscuamente, la cui componente togata viene parimenti sorteggiata tra questi ultimi.
Il quesito referendario è uno solo e comporta, con un SI o con un NO, la condivisione o la non condivisione di tutte le quattro riforme elencate; il che sarebbe logico se esse fossero interconnesse tra di loro, nel senso che, accolta o respinta una, sarebbe conseguenziale la stessa decisione anche per le altre. Purtroppo non è così.
La separazione delle carriere non comporta automaticamente o necessariamente l’introduzione del sorteggio per l’elezione dei componenti ai CSM. L’Alta Corte disciplinare prescinde dalla creazione di due CSM, ecc. Forse solo la creazione di un secondo CSM appare conseguenziale alla logica della separazione tra Giudici e PM. Diversamente forse non avrebbe senso separarli.
Poiché si tratta di materie squisitamente tecniche, sarà inevitabile che buona parte degli elettori, soprattutto quelli non addetti ai lavori, non si addentreranno a studiare il merito delle questioni ed alla fine daranno un voto allineato a determinate scelte politiche o condizionato da valutazioni diverse: sull’inefficienza della magistratura, sugli errori giudiziari, sulle lungaggini processuali, che, pur se richiamate nei vari dibattiti, poco hanno a che fare con il quesito referendario.
L’elettore che invece si sforzerà di entrare nel merito delle questioni, ove non dovesse giungere alla medesima decisione sulle quattro modifiche, si asterrà dal voto o sarà costretto a fare un giudizio di comparazione dando prevalenza a una o ad un’altra, trascinando il resto.
In definitiva sarebbe stato molto più rispettoso della volontà popolare, proporre almeno tre quesiti referendari, rispetto a ciascuno dei quali l’elettore avrebbe avuto la possibilità di fare una scelta documentata ed approfondita basata su valutazioni di carattere tecnico.
La mancata previsione testuale dell’art.138 della Costituzione non giustifica l’omissione e neppure la dizione dell’art.16 legge 352/70.
Sforziamoci allora di affrontare le problematiche sottese alle singole modifiche, al fine di dare delle risposte tecniche, non ritenendo che la propria scelta sia assolutamente quella giusta.
Le verità, soprattutto in queste questioni, non sono mai tutte da una parte. Il rifiuto totale però delle tesi opposte non giova alla democrazia.
Va subito sgombrato il terreno da una deviante disinformazione: oggetto del referendum non è soltanto la separazione delle carriere. Si glissa sugli altri quesiti richiamati che forse sono più importanti ed invasivi.
La nomina dei componenti dei due CSM mediante sorteggio comporta un vulnus alla libera espressione di voto ai danni dei magistrati che non ha eguali in nessuno ordinamento ed in nessun organismo, sia esso rappresentativo o meno, che agisca nell’interesse degli elettori.
Il sorteggio è stato considerato l’unico strumento idoneo per comprimere lo strapotere delle correnti all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sono le correnti (alle quali – sia detto per inciso – i magistrati aderiscono liberamente) a determinare l’elezione dei componenti del CSM. Costoro, una volta eletti, si spartiscono gli incarichi da assegnare. Ciascuno di essi protegge in qualche modo i propri elettori.
In sostanza si è ritenuto che i magistrati non sono in grado di fare scelte condivisibili per cui, non essendo possibile estirpare diversamente questo cancro delle correnti, si lascia decidere alla sorte.
Si introduce il principio che sembrava accantonato: “Uno vale l’altro”.
Se viene sorteggiato un magistrato che per sua natura, determinazione o inclinazione, è estraneo al tipo di attività connaturata a quella di componente del CSM, può svolgerla lo stesso. Può mandare in galera la gente, figurarsi se non può svolgere le pratiche amministrative del CSM!
In definitiva ogni magistrato possiede poliedriche capacità; è inidoneo però ad eleggere i componenti del CSM da lui preferiti!
Ma ammettiamo pure che col sorteggio si raggiunga questo auspicato risultato, viene spontanea la domanda: nella gerarchia o nel bilanciamento dei valori è corretto che esso debba prevalere su uno dei diritti fondamentali di un cittadino e quindi anche di un magistrato? Appare coerente con un sistema democratico il sacrificio di questo diritto sull’altare di una presunta migliore efficienza di un organo?
Ad avviso di chi scrive certamente no, a prescindere da qualsiasi qualificazione giuridica si voglia dare al CSM. Sia che lo si definisca organo di rappresentanza o di autogoverno della Magistratura o altro, i suoi componenti non sono dei robot. Essi devono esprimere anche valutazioni di opportunità, sulla base di un implicito potere discrezionale da esercitare nell’interesse della magistratura e dei magistrati che hanno quindi il diritto di scegliere coloro che ritengono più idonei.
Per altro verso si verificherebbe inoltre la seguente stridente anomalia: i componenti dei consigli giudiziari, organi periferici collocati in ogni distretto e di supporto al CSM, continueranno ad essere eletti e quindi avranno una maggiore legittimazione rispetto a quelli nazionali del CSM.
Pur non volendo assolutamente sminuire le varie criticità (evidenziate negli ultimi tempi, ma datate), sulle deviazioni cui sono pervenute le correnti (anche chi scrive ne è stato vittima), non si può disconoscere le funzioni che esse hanno svolto sotto il profilo di un maggior impegno culturale della magistratura nel rispetto dei principi costituzionali.
Ma è ingenuo pensare che il sistema del sorteggio porti a quel risultato. Il 90% dei magistrati è iscritto all’Associazione ed un’alta percentuale è aderente ad una delle quattro correnti. È verosimile quindi che la quasi totalità dei sorteggiati faccia parte di una corrente. Se comunque inesperti, andranno ancora di più alla ricerca di aggregazioni all’interno ed all’esterno del CSM, saranno certamente fagocitati dai vari esponenti più attivi per cui il cerchio di influenza tenderà ad allargarsi; saranno inoltre maggiormente condizionabili dai membri laici estratti a sorte ma da un elenco già predisposto dal Parlamento.
In definitiva sarà forse ancora peggio.
L’Alta Corte di giustizia disciplinare contiene la stessa criticità del sorteggio ed in più è disciplinata come organo amministrativo le cui decisioni saranno impugnate addirittura dinanzi alla stessa Corte in diversa composizione. L’attuale sezione disciplinare del CSM è invece organo giurisdizionale avverso le cui sentenze si ricorre in Cassazione. Si elimina il controllo nomofilattico della Corte Suprema, sacrificando in parte il principio dell’art. 24 della Costituzione.
Il problema del disciplinare è molto più complesso di quanto lo si immagini. Si afferma volgarmente che è giunto il momento che i magistrati paghino per gli errori commessi. La sezione disciplinare del CSM, espressione delle varie correnti, in quanto giurisdizione domestica, oltre che essere troppo blanda, peccherebbe di parzialità.
È bene fare chiarezza. Nel 2006 è stato approvato il codice disciplinare per i magistrati, nel quale sono stati introdotti e tipizzati illeciti (oltre a quelli già previsti estranei alle attività prettamente giurisdizionali, quali ritardi nel deposito di provvedimenti, commissione di fatti penalmente rilevabili, assunzione di comportamenti scorretti, ecc.), riscontrabili nei provvedimenti giurisdizionali: grave violazione di legge determinata da ignoranza o errore inescusabile, emissione di provvedimenti senza motivazione o adottati nei casi non consentiti dalla legge e che abbiano leso diritti personali e patrimoniali. In precedenza, il CSM era andato molto cauto nell’intervenire sul merito delle decisioni, nel rispetto del principio dell’indipendenza del magistrato. Ora questo principio è stato opportunamente contemperato dall’introduzione doverosa di quello della responsabilità da cui non può essere sottratto nessuno.
L’ultimo comma del novellato art. 105 stabilisce: “la legge determina gli illeciti disciplinari”. Norma costituzionale superflua, perché la materia, come si è visto, è disciplinata da norme ordinarie, ma che non nasconde una certa volontà politica, peraltro espressa in lungo e in largo. Si stanno immaginando nuovi e più incisivi illeciti disciplinari con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali? A parte l’enorme difficoltà di prevedere, se si va più a fondo, quale sia il limite tra il discrezionale interpretativo e l’illecito disciplinare, si aprirebbe un grosso varco dalle imprevedibili conseguenze che effettivamente potrebbero condizionare l’indipendenza del magistrato.
Sulla separazione delle c.d. carriere. È una diatriba che, come è noto, si trascina da tempo. I Padri Costituenti discussero a lungo soprattutto in ordine al mantenimento o meno dell’unità della giurisdizione, introdotta dal regime fascista, giungendo al compromesso dell’art. 107 che, nel disporre che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario, prevede appunto una disciplina ordinaria, ipotizzando una sorta di equiparazione tra PM e giudice senza pronunziarsi sulla collocazione costituzionale del primo.
Il novellato art. 104 inserisce in via diretta nella magistratura, quale ordine autonomo ed indipendente, anche i magistrati della carriera requirente. Non si comprende perché non sia stato abrogato l’ultimo comma del citato art.107 Cost.
Nel corso degli ultimi decenni si è discusso ampiamente su questo argomento, all’interno delle varie commissioni bicamerali create per vari progetti di revisione costituzionale. Le posizioni politiche, proprio sulla separazione, erano trasversali e non si è mai giunti a nessun risultato.
Il punto di svolta è avvenuto nel 1989 con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che, nel recepire il sistema accusatorio, ha inferto un duro colpo alla unità della giurisdizione, introducendo di fatto il criterio della separazione delle carriere.
Già da qualche tempo, con varie norme, era stato avviato un iter mirato a prendere consapevolezza concreta dei due diversi ruoli. Forse la più significativa sottrasse al PM il potere di cattura previsto nel codice Rocco.
Il nuovo codice portò subito allo spostamento, nelle aule di giustizia penale, del banco del PM che fu collocato a fianco a quello della difesa di fronte al tavolo del giudice. Vigente il vecchio rito era invece situato in una posizione differenziata rispetto a quello della difesa, a fianco del tavolo del giudice. Il rilievo non è assolutamente secondario sotto il profilo del messaggio che si è voluto dare all’immaginario collettivo.
Ma la svolta significativa l’ha data la nuova formulazione dell’art. 111 che, introducendo il principio della parità delle parti davanti ad un giudice terzo, ha recepito in toto il sistema accusatorio che di quel principio ne fa il cardine principale ed imprescindibile. Ecco il punto rispetto al quale nessuno di coloro che si dichiarano contrari alla separazione delle carriere si esprime. È vera o non è vera questa affermazione, posto anche che in tutti gli ordinamenti che adottano il sistema accusatorio esiste la separazione suddetta? Si sostiene che la parità tra le parti era un principio già esistente nell’ordinamento e quello enunciato nell’art. 111 è limitato alla fase endoprocedimentale e non incide su quella ordinamentale. Ma se era già presente sembra strano che si sia sentito il bisogno di ripeterlo in Costituzione. È da ritenere viceversa che proprio il nuovo sistema processuale, che aveva introdotto il rito accusatorio, ha spinto il Costituente ad inserire quel principio che porta ontologicamente a collocare anche sul piano ordinamentale le parti su una posizione di parità rispetto al giudice terzo. Anche la massima riduzione del passaggio da un ruolo all’altro operata dalla riforma Cartabia non è risolutiva perché la trasmigrazione è una delle conseguenze dell’unicità della giurisdizione, non il presupposto.
Ci si astiene, anche per evitare lungaggini, dal prendere in considerazione le varie ragioni addotte a sostegno dell’una o dell’altra tesi, alcune fuorvianti o prive di pregio. Quelle contrarie alla separazione, a prescindere dalla loro valutazione, si infrangono sempre contro il recepito sistema accusatorio che a suo tempo fu visto, anche dai suoi ispiratori, come l’introduzione di un processo democratico che abbisognava però di quel completamento che la riforma in parola realizza.
Se ora si nutre qualche ripensamento su quel sistema, bisogna dirlo con chiarezza.