
Nonostante i tentativi di reinviarlo a data da destinarsi, è stato ammesso e calendarizzato un referendum popolare volto a confermare la Legge Costituzionale che modifica l’ordinamento giudiziario al fine di istituire due carriere distinte e separate fra magistratura requirente e magistratura giudicante, ma non solo.
La Legge Costituzionale di cui si domanda la conferma rappresenta infatti un passaggio di portata ben più ampia di quanto la formulazione tecnica del quesito possa suggerire, perché non è in gioco solamente l’assetto organizzativo della giurisdizione penale, ma l’equilibrio complessivo dei poteri dello Stato e, soprattutto, l’abbandono del ruolo di supplenza che una certa magistratura è venuta progressivamente ad assumere nel sistema della divisione dei poteri.
È in questo quadro che va dunque letto il timore – sempre più esplicitamente manifestato da ampi settori della magistratura associata – che il corpo elettorale possa confermare la scelta riformatrice del legislatore: un timore che non si esaurisce solamente nella difesa di un modello ordinamentale, ma che investe una visione complessiva della funzione giudiziale, della sua autonomia e della sua stessa autorappresentazione.
La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri viene tradizionalmente avversata in nome di una pretesa unità della giurisdizione e di una altrettanto pretesa garanzia di indipendenza del pubblico ministero. Tuttavia, dietro queste argomentazioni si celano preoccupazioni più profonde: la perdita di una contiguità culturale e professionale che, nel tempo, ha contribuito a rafforzare il peso sistemico della magistratura requirente, anche sul piano mediatico e politico.
Al contrario, la possibilità di carriere distinte, con percorsi, organi di autogoverno e logiche funzionali differenziate, viene percepita come un fattore di riequilibrio che ridurrebbe tale centralità.
Ma il referendum non interpella la magistratura soltanto su questo terreno.
La riforma costituzionale si colloca, infatti, all’interno di una più ampia stagione di revisione critica del “modello giudiziario” affermatosi negli ultimi decenni.
Le vicende che hanno coinvolto il Consiglio Superiore della Magistratura, la crescente esposizione pubblica di singoli magistrati, la sovrapposizione tra iniziative giudiziarie e dinamiche politico-mediatiche hanno progressivamente eroso, nell’opinione pubblica, l’immagine di un ordine neutrale e impermeabile alle dinamiche del potere.
La consultazione referendaria rappresenta così il culmine di un dibattito pluridecennale che ha visto contrapporsi, da un lato, la maggioranza delle forze politiche e gran parte dell’avvocatura e dell’accademia – convinte della necessità di tale riforma per dare piena attuazione al principio del giusto processo e della terzietà del giudice (art. 111 Cost.), – e, dall’altro, la magistratura associata, strenua oppositrice di ogni ipotesi di separazione.
Nelle ultime settimane, a fronte dell’avvicinarsi della data referendaria, si sono però moltiplicate iniziative e dichiarazioni provenienti da esponenti politici e da rappresentanti della magistratura requirente volte a suggerire – o addirittura a richiedere esplicitamente, un rinvio della consultazione, nonostante questa sia prevista come necessaria in tutti i casi di modifica della Costituzione non assistiti da una maggioranza qualificata.
Le motivazioni addotte appaiono tuttavia pretestuose e generiche: si parla di un clima politico non sereno, della necessità di un maggiore approfondimento, di presunte criticità tecniche e di altre criticità prospettate da costituzionalisti più o meno affermati, che da decenni hanno assunto il ruolo di non chiamati difensori dell’ordine costituito.
Le loro argomentazioni, tuttavia, appaiono piuttosto inconferenti rispetto alla natura stessa dell’istituto referendario, che è strumento di democrazia diretta la cui celebrazione – una volta indetta – non può essere subordinata a valutazioni di opportunità politica, come invece sta accadendo.
Appare pertanto evidente che le vere ragioni delle iniziative volte a stemperare il valore della consultazione – prima fra tutte la spinta al suo rinvio – non risiedano nelle deboli giustificazioni ufficiali, ma piuttosto in una profonda e radicata paura (da parte soprattutto di alcuni pubblici ministeri), delle conseguenze che la vittoria del “sì” al referendum comporterebbe sul loro status, sul loro potere e sulla loro carriera.
La campagna per il rinvio di questo referendum sembra fondarsi, infatti, su un non detto, su una verità inconfessabile che costituisce la reale e unica motivazione di tale operazione dilatoria: il timore di quei pubblici ministeri di perdere una posizione di privilegio ordinamentale e culturale che la separazione andrebbe a intaccare in modo definitivo e inequivoco.
Le ragioni di un simile timore – che si tenta oggi di mascherare dietro la difesa dell'”indipendenza” e dell'”unità” della magistratura – debbono perciò essere analizzate su tre distinti livelli.
1. La paura della “degradazione” a parte processuale
l primo e più profondo timore è di natura psicologica e culturale. Attualmente, il pubblico ministero, pur essendo a tutti gli effetti una parte processuale (la pubblica accusa), appartiene allo stesso ordine e alla stessa carriera del giudice. Questo status lo eleva, nella percezione propria e in quella del sistema giudiziario, al di sopra della sua controparte naturale, l’avvocato difensore. Il PM non si percepisce come un “avvocato dell’accusa”, ma come un “magistrato”, un gradino sopra la mera funzione di parte. La separazione delle carriere, rendendo il PM un accusatore professionale inserito in un percorso distinto da quello del giudice, lo riporterebbe alla sua corretta dimensione di parte processuale, formalmente e sostanzialmente sullo stesso piano della difesa, di fronte a un giudice finalmente e indiscutibilmente terzo. Questa prospettiva è vissuta da molti procuratori come una sorta di *deminutio capitis*, una perdita di prestigio e di autorità, il tramonto di quella “cultura della giurisdizione” che li porta a sentirsi più giudici che accusatori. È la paura di diventare, agli occhi del sistema, una parte come l’altra.
2. La paura della perdita di vantaggi di carriera
Il secondo timore, più concreto e materiale, riguarda invece le dinamiche di carriera. L’appartenenza a un corpo unico consente il passaggio di funzioni da requirente a giudicante (e viceversa), seppur con alcune limitazioni introdotte nel tempo. Questa osmosi garantisce flessibilità e opportunità di carriera che una separazione netta farebbe venir meno. Un magistrato che inizia la carriera come pubblico ministero sa di poter aspirare, un giorno, a presiedere una Corte d’Appello o a diventare giudice di Cassazione. Con la separazione, la carriera del PM si esaurirebbe all’interno della Procura, culminando al massimo nel ruolo di Procuratore Generale. Verrebbe meno un potente ammortizzatore di carriera e una leva di potere interna all’ordine giudiziario. Si tratta di un privilegio corporativo evidente, che nulla ha a che vedere con l’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia, ma che costituisce una potentissima molla per opporsi a qualsiasi cambiamento.
3. La paura della perdita dell’autogoverno e dell’irresponsabilità di fatto
Infine, vi è il timore che la separazione delle carriere sia il primo passo verso una revisione più ampia dello status del pubblico ministero, che potrebbe portare a forme di controllo esterno o di responsabilità oggi assenti. Una carriera autonoma dei PM potrebbe, in prospettiva, essere governata da un CSM separato o, come paventato da alcuni, essere ricondotta (come in molti ordinamenti democratici occidentali) sotto una qualche forma di responsabilità politica legata all’esecutivo, pur con tutte le garanzie di indipendenza nell’esercizio dell’azione penale. Questo scenario è presentato come l’anticamera della sottomissione della giustizia alla politica, ma in realtà ciò che si teme è la fine di un sistema di autogoverno pressoché totale, che rende i pubblici ministeri un corpo largamente irresponsabile delle proprie scelte, se non di fronte ai propri pari. La separazione è vista come una breccia nel muro dell’attuale assetto di potere, un’apertura verso meccanismi di *accountability* che la corporazione ha sempre fieramente respinto.
Di fronte a questi timori, le argomentazioni ufficiali per il rinvio del referendum appaiono per ciò che sono: meri pretesti per allontanare il momento di entrata in vigore di una poco gradita riforma.
La democrazia diretta non può tuttavia essere sospesa per le paure di una categoria, per quanto potente essa sia, anche perché il referendum è l’occasione per i cittadini di decidere se l’architettura costituzionale del “giusto processo” (che necessariamente esige parità tra accusa e difesa, oltrechè un giudice terzo e imparziale) debba trovare piena e coerente attuazione nell’ordinamento giudiziario.
Impedire o ritardare questa scelta significa anteporre un interesse corporativo all’attuazione di un principio fondamentale dello Stato di diritto.
Il timore di una conferma referendaria va dunque letto anche come timore di una legittimazione popolare di questa critica: una vittoria del “sì” sarebbe interpretata non solo come adesione a una specifica riforma, ma come un giudizio politico-istituzionale sul ruolo esercitato dalla magistratura negli ultimi anni: in altri termini, come un segnale di sfiducia verso un assetto percepito da una parte rilevante dei cittadini come sbilanciato e autoreferenziale.
Non sorprende, allora, che il dibattito referendario sia stato pure accompagnato da toni allarmistici, incentrati sul rischio di un indebolimento dell’indipendenza della giurisdizione o di una sua subordinazione all’esecutivo: argomenti in apparenza seri, ma spesso proposti in forma astratta, senza un confronto altrettanto franco con le distorsioni concrete emerse nel funzionamento dell’ordinamento giudiziario.
Il nodo di fondo è che la magistratura, oggi, non teme soltanto una riforma delle carriere: teme piuttosto una ridefinizione del proprio rapporto con la sovranità popolare: il referendum costituzionale, per sua natura, sottrae la decisione finale alle dinamiche tecniche e corporative per affidarla direttamente ai cittadini ed è questa esposizione al giudizio democratico, più ancora della separazione tra inquirenti e giudicanti, a generare inquietudine fra i titolari di poteri giudiziali che usano interpretare come vogliono le regole che dovrebbero disciplinarne l’azione.
Se il corpo elettorale dovesse confermare la riforma, il messaggio sarebbe allora più che chiaro: l’indipendenza della magistratura resta un valore irrinunciabile, ma non può tradursi in autoregolazione senza responsabilità, né tantomeno in un ruolo di supplenza politica permanente.
La sfida, così, non passerebbe dalla difesa di un passato ordinamentale, alla capacità della magistratura di ripensare se stessa all’interno di un sistema di poteri più equilibrato, trasparente e coerente con i principi del costituzionalismo democratico.
In questo senso, il referendum di fine marzo non è soltanto una consultazione tecnica, quanto piuttosto uno snodo simbolico e politico, che interroga il Paese sul tipo di giustizia che intende darsi per il futuro.
Vedremo prestissimo come andrà a finire.