La riforma della Corte dei conti…
ma non è finita qui


Tutte le riforme che incidono su ambiti e valori di rilevante importanza generale devono naturalmente essere precedute da una speciale attenzione; se possibile, le nuove e innovative “regole”, eventualmente ricorrendo all’esperienza di chi bene conosce la complessa materia incisa dalla riforma, devono essere oggetto di approfondite analisi e preventivamente “testate”, al fine di evitare errori.

Ecco, soprattutto quando si mette mano al complesso normativo di un organo di rilevanza costituzionale che ha il compito di tutelare il corretto impiego del pubblico denaro, come la Corte dei conti, bisogna fare, per una buona riforma, tutto quanto appena descritto: ed invece, nulla di ciò è stato fatto in occasione della recente riforma della Corte dei conti (legge n.1/2026), a parte qualche audizione.

Sembra che la necessità delle nuove regole non sia emersa da un dibattito scientifico, che avrebbe dovuto coinvolgere anche il Foro, l’Accademia e gli stessi magistrati (come fu fatto in occasione dell’elaborazione del recente Codice di giustizia contabile), ma prevalentemente da suggestioni di sapore giornalistico.

Infatti la riforma della Corte dei conti nasce, ci è stato detto e ripetuto, per contrastare la c.d. paura della firma, che (addirittura!) paralizzerebbe il Paese. Questa affermazione è una petizione di principio, nella quale si assume come dato quello che è indimostrato.

Nessuno infatti ha fornito, sulle cause, sugli effetti e sulle reali dimensioni del denunciato fenomeno, alcun dato, alcuna statistica, alcuna riflessione che andasse oltre qualche banale luogo comune.

Eppure i dati c’erano e ci sono: bastava scorrere i dati della banca dati delle sentenze della Corte di conti; bastava leggere le relazioni che accompagnavano l’inaugurazione degli anni giudiziari o il giudizio di parifica del Bilancio dello Stato.

I dati parlavano chiaro : le denunce, le segnalazioni di irregolarità o di condotte dannose per le casse pubbliche, per l’Erario, sono sempre state numerose : migliaia.

Di queste, espunte e archiviate le moltissime denunce palesemente infondate o spesso strumentali, solo un numero ridotto davano nel concreto luogo ad istruttorie; un numero ulteriormente ridotto di istruttorie dava luogo a citazioni in giudizio; un numero esiguo di giudizi dava luogo a condanne, per lo più legate o comunque connesse a vicende di rilievo anche penale, a frodi per l’ottenimento di contributi nazionali o eurounitari, ovvero a fatti dannosi causati da azioni connotate da straordinaria e inescusabile negligenza, che, spesso, nulla avevano a che fare con una incauta firma (si pensi, ad esempio, a quegli immobili pubblici abbandonati al degrado; alla mancata riscossione di canoni, etc.).

I numeri? Nell’Italia degli 8000 comuni, delle oltre 20mila stazioni appaltanti, delle 260/270 mila procedure contrattuali annue censite da ANAC (nel 2024), le citazioni in giudizio per danni erariali sono state nel 2022 solo 1051, sì 1051.

Il 37,86% relative ad enti locali, cioè poco più di 370 citazioni in giudizio. Vanno poi ovviamente considerati i numerosi casi di risarcimenti spontanei. Le procure e le sezioni giurisdizionali regionali hanno ovviamente fatto anche altro: giudizi per resa di conto, giudizi di conto, giudizi per frodi eurounitarie (159 nel 2022), giudizi pensionistici.

Insomma, verificando la giurisprudenza si sarebbe scoperto che nessuno è mai stato citato in giudizio per una incauta firma, ma lo è stato, quando si perveniva a citazione in giudizio, per condotte caratterizzate da un elevato grado di negligenza, accertate all’esito di un processo che almeno dal 2016 è disciplinato da un Codice moderno e garantista.

C’era poi un altro “elemento” che ad un esame appena approfondito sarebbe emerso, anche se non ha evidenze statistiche: mi riferisco all’efficacia della deterrenza.

La presenza vigile della Corte, la sola possibilità di incorrere in responsabilità amministrativa (erariale), al di là dei numeri, ha da sempre indotto amministratori, dirigenti e funzionari ad essere più attenti, più rispettosi delle regole.

In questo contesto è intervenuta la legge di riforma che, con la discutibile e indimostrata motivazione cui ho accennato (la “paura della firma”), ha oggettivamente ristretto il perimetro della responsabilità erariale, prevedendo non solo un “tetto” al risarcimento del danno sofferto, ma anche una serie di esimenti, anch’esse molto discutibili.

Il “tetto” al risarcimento del danno (non oltre il 30% del danno accertato…) ha l’effetto di scaricare sugli innocenti contribuenti l’ammontare del danno che ora per legge non sarebbe più imputabile a chi lo ha causato, anche se con condotte gravemente colpose.

Facciamo esempi concreti: se un dirigente ha omesso, per grave negligenza, di riscuotere canoni di concessione o locazione (denaro pubblico!) per 100mila euro, non potrà essere condannato ad una somma superiore a 30mila euro. Il resto, pari a 70mila euro, resterà a carico della collettività. Una sorta di “tassa”, come è stata argutamente – e malinconicamente – definita da un illustre studioso (S. Sfrecola, “La tassa Foti”, su “Il sogno italiano”).

Quanto alle “esimenti”, il Legislatore ha introdotto una sorta di “silenzio-assenso”, che se ha comprensibili e condivisibili precedenti nel procedimento amministrativo, non ha alcun precedente nel sistema della responsabilità erariale. In sostanza, si amplia l’ambito degli atti sottoposti a controllo preventivo e si dilata, direi a dismisura, l’ambito – inedito, per certi versi – della funzione consultiva. Quest’ultima potrà riguardare non fattispecie generali e astratte, ma atti molto concreti, come procedure di appalto, contratti, etc. .

In entrambi i casi, se la Corte – entro ristrettissimi termini – non registrerà il provvedimento (in sede di controllo preventivo) o non fornirà il richiesto parere (in sede consultiva), l’atto comunque sarà “registrato” (sarà cioè ritenuto legittimo ex lege) o il parere sarà ritenuto, anch’esso ex lege, conforme alla soluzione prospettata nel quesito posto: in entrambi i casi, scatterà l’esimente della responsabilità erariale.

Anche se dovessero poi emergere danni erariali gravi: questi resteranno per intero a carico dei bilanci pubblici.

È appena il caso di sottolineare che centinaia di migliaia di procedure di appalto o contrattuali (furono oltre 260mila nel 2024, superiori ai 40mila euro, fonte Anac) saranno esaminate, a livello nazionale, da un numero assai esiguo di magistrati, sicché lo “sforamento” dei ristretti termini sarà più che prevedibile: sarà certo.

Non è finita qui.

La legge n.1/2026 delega il Governo ad emanare una serie di decreti legislativi per il “riordino” della Corte dei conti, sotto il profilo organizzativo.

È il caso di dirlo: se tanto mi dà tanto, è prevedibile che l’organo di controllo e di giurisdizione contabile voluto dai Costituenti, in continuità con i precedenti ordinamenti e in linea con le Corte dei conti che tuttora operano presso altri Stati europei e presso la stessa Unione Europea, sarà uno sbiadito simulacro di quella che per oltre 160 anni è stata la Corte dei conti italiana.

Angelo Canale

Presidente onorario della Corte dei conti, già Procuratore della Corte dei conti

Registrato al Tribunale di Roma il 19/09/2018, n. 155
Direttore: Roberto Serrentino

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