
Il processo a Gesù rappresenta una vicenda emblematica della storia umana, che ha segnato l’esistenza del mondo ed il suo scorrere. Dolorose vicende, ancora oggi, sembrano richiamare antichi avvenimenti e moniti, rimasti inascoltati. Da qui l’attualità dell’argomento ed il riproporsi di fondamentali principi dell’umanità. Per il vero, numerosi sono stati gli interventi che in letteratura e nel campo giuridico ne hanno approfondito il riferimento. In letteratura l’estro e la fantasia dei vari autori hanno offerto suggestioni che hanno appassionato i lettori. Nel campo del diritto gli argomenti emergenti dalle ricostruzioni delle fasi processuali hanno suggerito valutazioni e giudizi contrastanti orientati ed interessati, a mio parere, più ad affermare o confutare fatti, che non a considerarne il sostanziale riferimento giuridico processuale. Il conseguente dibattito, di conseguenza, è rimasto ancorato al contrasto tra una visione laica ed un’attestazione di fede. Dico subito che non voglio lasciarmi coinvolgere nel dibattito tra le due diverse posizioni, invadendo campi non miei, offrendo invece solo riflessioni di carattere processuale, proponendo, in conclusione, la figura di Gesù nell’ottica del giurista. Tale definizione mi è apparsa talmente di rilievo da indicare l’argomento come “il processo a Gesù”.
In questa valutazione vanno anche trascurati, a mio avviso, elementi di contorno, che nulla apportano alla sostanziale disamina processuale. Una corretta analisi dovrà partire dalla individuazione del modo attraverso cui, sin dai tempi antichi, avvertimenti e notizie venivano tramandate ai posteri. Il metodo ordinario per trasmettere una dottrina o una storia era, per gli antichi e gli orientali, l’insegnamento. Dopo la morte di Gesù le comunità cristiane cominciarono a moltiplicarsi. Con il passar degli anni, onde evitare che il suo messaggio e le sue vicende venissero alterate e non correttamente trasmesse, i suoi seguaci pensarono di por mano a testi scritti. Verso l’anno 50 venne scritto in aramaico il Vangelo di Matteo destinato agli Ebrei; in prossimità dell’anno 55 Marco licenziò un suo testo in lingua greca diretto ai Romani; intorno all’anno 60 si aggiunse, sempre nella stessa lingua, ma indirizzata agli Ellenisti, l’opera di Luca; verso la fine del primo secolo lo scritto di Giovanni, rivolto ai Greci, completò l’elenco dei Vangeli sinottici. I plurimi autori, le diverse destinazioni delle opere indicate, offrono già di per sé spiegazione delle discordanze rilevate da alcuni critici che, con tali rilievi, hanno invece ritenuto di attribuire scarsa credibilità agli episodi del processo. Contrariamente a ciò, va osservato essere frequente che, nel narrare un determinato fatto, le diverse esposizioni esprimono particolari diversi, frutto solo di una personale visione e considerazione dei vari autori senza che la concreta realtà ed oggettività del racconto ne risulti sminuita o falsata. Inoltre va rilevato esser necessario, per una completa disamina dell’argomento, collocare il processo a Gesù nel tempo in cui ebbe a verificarsi. Esso è caratterizzato dalla concorrenza e dalla incidenza di due sistemi giuridici: ebraico e romano. Per il popolo Ebraico amministrare la giustizia non era cosa diversa dall’applicazione della legge mosaica. Il Gran Sinedrio costituiva una espressione unica tra potere religioso e potere politico. La sua denominazione, derivante dalla lingua greca, prevedeva un organo collegiale presieduto dal Gran Sacerdote e composto da Sacerdoti, Giudici ed Ufficiali del Tempio reclutati tra giudei e leviti. Principio preponderante era la rigida osservanza della Torah attraverso un serie di prescrizioni. Per definizione, il vero popolo di Israele è costituito solo da coloro che osservano puntigliosamente la Torah. Le norme applicate erano quelle dei Talmud. Attraverso la rigorosa osservanza del Talmud, la Torah aveva posto la classe sacerdotale al vertice dell’Autorità statale.
Il giurista Nicola Jaeger ha osservato che la connotazione del diritto biblico prevedeva la commistione di precetti religiosi e morali con norme giuridiche. I primi erano predominanti rispetto ai secondi, che acquisivano, conseguentemente, funzione di aggravanti della sanzione Jaeger, non distingueva la persona dall’azione, giudicando sostanzialmente l’autore del fatto e non quest’ultimo. Le cause penali potevano aprirsi direttamente con l’esposizione della tesi difensiva. Ciò evidentemente presupponeva un’accusa manifesta, ragion per cui, a sostegno di una condanna, erano ritenute necessarie almeno due testimonianze concordi e non contraddittorie. La decisione veniva assunta a maggioranza. Per l’assoluzione era sufficiente anche un sol voto in più; due voti invece erano necessari per condannare. Modificare il voto era possibile solo ai fini del pronunciamento di un’assoluzione. Il processo a Gesù, dal punto di vista della normativa di Israele, va dunque analizzato secondo i richiami operati ricercando motivazione e spiegazione del suo comportamento. Va subito rilevato che il Sinedrio venne sollecitato a pronunciare una condanna, sostanzialmente già deliberata, in conformità dell’allarme prospettato dal Gran Sacerdote sul pericolo costituito da Gesù di un sovvertimento dell’ordine sociale in Israele. A seguito di tale proclama scaturì la decisione di uccidere Gesù. Roma però aveva privato il Sinedrio dello “ius vitae ac necis”. Da qui la richiesta di morte, mediante crocifissione, sollecitata all’autorità romana. Ma la confusa formulazione dell’illecito, il diretto accesso alla fase della decisione, l’assenza di valide testimonianze, la sostituzione della incolpazione, a seguito delle informazioni richieste da Ponzio Pilato, non soltanto denunciano profondi motivi di nullità, ma pongono in risalto il timore per la classe sacerdotale di una sminuizione del loro potere. Su tale riscontro sintomatico, e diversamente orientato, appare il comportamento processuale di Gesù dinanzi alle domande rivoltegli dal Gran Sacerdote. All’accusa della distruzione del Tempio Gesù risponde “lo dici tu o te lo hanno detto altri? Se altri mi hanno accusato, interroga loro.” Evidente qui il richiamo alla mancata acquisizione di valide testimonianze obbligatoriamente previste dalla legge. Di rimando il Gran Sacerdote, al fine di separare lo stallo dell’interrogatorio, formula un nuovo interrogativo. “Sei tu il figlio di Dio?”. Questa volta, alla risposta affermativa di Gesù, il Gran Sacerdote dichiara non essere necessarie testimonianze, cercando così di superare le formulate eccezioni, accusandolo del reato di bestemmia e meritevole di condanna a morte. Così, riepilogato l’interrogatorio di Gesù dinanzi al Gran Sacerdote, appaiono evidenti i motivi di nullità della procedura già richiamati, a cui si aggiungono ulteriori eccezioni sul piano logico. Infatti come poteva scaturire una negatività dall’affermazione di Gesù, esser figlio di Dio, quando la stessa religione affermava esser tutto il popolo figlio di Dio? Come, inoltre, tale affermazione poteva costituire automatico atto di bestemmia se tutto il popolo di Israele, concordemente, attendeva da sempre il suo arrivo? L’ammissione di Gesù oltre a ribadire le violazioni della legge Mosaica reca l’ammonimento a giudicare con prudenza ed umiltà rifuggendo da rigorismi interpretativi, frutto non della serena ricerca della volontà del legislatore, ma piuttosto della presuntuosa egoistica affermazione del proprio ragionamento.
Ammonimenti, come già si è detto in premessa, sempre attuali, anche nel nostro tempo, ma spesso trascurati con la proposizione di nuove espressioni di giudizi, caratterizzate da presunte evoluzioni normative e da ritenuti principi innovativi. Successivamente il processo si svolse in diversa sede dinanzi a Ponzio Pilato. Ciò comporta non soltanto spostamento di luoghi, ma mutazioni dell’Autorità preposta al giudizio con sottoposizione a diverso ordinamento giuridico. Il sistema processuale dei Romani considerava fondamento della decisione la formula “ex ore tuo te damno”. Tale principio, ancora ricorrente in alcune procedure anglosassoni, prevede all’inizio del processo la domanda del Giudice all’imputato “come ti dichiari?” “how do you plead?”. A seconda della risposta il processo si orienta verso la ricerca di mezzi di prova o verso la diretta disamina della tesi difensiva. Il sistema giuridico del render testimonianza a sé stessi riceve, invece, nel nostro ordinamento, diversa regolamentazione. La confessione dell’imputato con la piena ammissione della propria colpa non costituisce pieno riconoscimento della verità, ma subisce la sottoposizione al vaglio critico del Giudice, che deve poter escludere l’autocalunnia o la costrizione a rendere la dichiarazione. Il richiamo all’enunciato principio del diritto romano offre dunque spiegazione della iniziale domanda formulata da Ponzio Pilato a Gesù, il cui silenzio questa volta rinvia alla conoscenza della regola processuale del diritto romano. Oltre tale osservazione, un ulteriore e rilevante interrogativo si propone. Come può essere processualmente definito il giudizio svoltosi dinanzi a Ponzio Pilato? Può esso costituire una sua prima fase, processo di appello o procedura di esecuzione? Sembra corretto sostenere che esso non può significare una fase istruttoria per mancanza di ammissione di colpevolezza e per violazione dell’onere della prova; né può esser considerato come pronunciamento di sentenza per essersi Ponzio Pilato rifiutato di esprimerla, consegnando Gesù ai suoi accusatori. L’udienza dinanzi a Pilato non può nemmeno considerarsi giudizio di appello per mancanza di una legittima individuazione di una prima fase, per assenza di impugnazione e formulazione di motivi di ricorso. Inoltre, il giudizio non può definirsi come fase di esecuzione in assenza di una decisione validamente pronunciata. Proseguendo nella indicata disamina non potrebbe ipotizzarsi nel caso di specie nemmeno una espressione della c.d. “provocatio ad populum”, che pur sempre presupporrebbe la pronuncia di una sentenza attraverso la quale l’Autorità giudicante riceve la sollecitazione e ne assume la responsabilità.
Concludo, dunque, richiamando la iniziale osservazione, che ravvisa nel processo a Gesù, nel suo comportamento, nelle sue risposte, nei suoi silenzi alle domande formulategli, nella sua manifesta conoscenza ed osservanza delle leggi, il profondo richiamo e monito a giudicare con imparzialità, ordine morale e moderazione. Il giudicare, infatti, comporta sempre il giudizio di sé stessi.