La decisione del giudice Apostolico e gli attacchi da parte di alcuni settori della politica e della società civile, che ne hanno criticato comportamenti pubblici ed esternazioni, hanno riproposto il tema dell’ideologizzazione del magistrato, della sua indipendenza ed autonomia, dell’etica professionale, del rapporto con la politica e del suo dover apparire, oltre che essere, imparziale.
Non intendo entrare nel merito dei limiti alla libertà di espressione di un magistrato e della sua partecipazione al dibattito pubblico, ovvero se il comportamento di pochi debba essere censurato per non suscitare contestazioni, finanche aberrazioni, che, colpendo la magistratura quale istituzione, getterebbe discredito sull’intera categoria. Voglio semplicemente proporre alcuni, certamente non esaustivi, dettami normativi e pronunce giurisprudenziali e dottrinali, acché il lettore possa formarsi una propria, migliore opinione sul tema, avendo acquisito più ampie informazioni e, quindi, con maggiore cognizione di causa.
L’art. 111, comma secondo della Costituzione, così: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Il giudice deve essere imparziale. Ma non basta, perché ad un’imparzialità di fatto, si associa quella percepita pubblicamente, ovvero quella legata alla sua immagine ed ai suoi comportamenti extra professionali.
Qui sovviene il Codice Etico approvato il 13 novembre 2010 dall’Associazione Nazionale Magistrati, ove, all’art. 9, si legge: “Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme. Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità”.
Sembrerebbe, quindi, che i magistrati debbano essere e apparire sempre, nell’esercizio delle proprie funzioni come nella vita privata, una chiara manifestazione della propria imparzialità.
La Cassazione Civile, sez. unite, sentenza n. 8906 del 14 maggio 2020 ha inoltre stabilito che: “l’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di “essere” imparziale, ma anche di “apparire” tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni “parzialità”, ma anche di essere “al di sopra di ogni sospetto di parzialità” ed, inoltre, che “l’essere magistrato implica una immagine pubblica di imparzialità”.
È evidente come la Suprema Corte dia un’interpretazione del concetto di “apparire imparziale” alquanto estensiva, di ampia portata e, come tale, coinvolgente strettamente anche la sfera privata.
Domenico Airoma, in un pregevole articolo del 31 marzo 2022 dal titolo “Magistratura, imparzialità e manifestazione di idee”, si è posto il problema “In che termini è lecito e deontologicamente compatibile con lo status di magistrato intervenire nel dibattito politico?”. In merito viene a riprendere il pensiero di Rosario Livatino, secondo il quale “Essere imparziali vuol dire giudicare il caso sottoposto con obiettività e senza preconcetti, seguendo soltanto la propria coscienza nell’applicazione della norma giuridica; vuol dire non lasciarsi influenzare da simpatie, interessi personali, forze e interessi esterni di qualsiasi genere; vuol dire giudicare senza aspettative di vantaggi e senza timore di pregiudizi (…) L’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di ‘essere’ imparziale, ma anche di ‘apparire’ tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni ‘parzialità’, ma anche di essere ‘al di sopra di ogni sospetto di parzialità’. Mentre l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l’apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica una ‘immagine pubblica di imparzialità’.”
Airoma sottolinea che “Sostenere, anche nel dibattito pubblico, una determinata visione con riferimento alle questioni eticamente sensibili, oggetto di dibattito politico e di pressione sul versante legislativo, non è di per sé pregiudizievole per l’imparzialità del magistrato. Lo diviene in due ben precise circostanze. La prima si ha quando quella visione condiziona a tal punto l’esercizio della funzione da condurre il magistrato, nell’ambito di una concreta vicenda sottoposta al suo giudizio, all’adozione di una determinata decisione ultra se non proprio contra legem, assumendosi il compito di attribuire meritevolezza di tutela a istanze che non hanno trovato copertura legislativa. La seconda si ha quando, al di fuori di concrete vicende processuali, nel partecipare al dibattito pubblico il magistrato tenga una condotta incompatibile con il suo status, che impone di osservare sempre uno stile improntato a equilibrio e a serietà di argomentazioni. Al di là di tali circostanze, occorre evitare che un’eccessiva e impropria dilatazione del requisito dell’imparzialità porti ad una mortificazione assoluta della libertà di manifestazione del pensiero del magistrato, sul quale incombe sia il dovere di salvaguardare il prestigio della funzione giudiziaria, sia quello di contribuire alla crescita culturale della propria comunità.”
Alla luce degli spunti di cui sopra, ribadisco non esaustivi, ma a mio avviso conducenti e significativi, la coperta appare comunque corta: se un magistrato manifesta attivamente le proprie idee nel dibattito pubblico, potrebbe essere un domani percepito come non imparziale e contestato al giudicare un caso concreto; se invece assume un profilo fin troppo discreto e riservato, verrebbe a mortificare un suo legittimo diritto all’impegno partecipativo alla vita sociale, ma di certo non andrà incontro a censure di poca trasparenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ciò che a mio avviso sovviene per dipanare la matassa di un confine labile e scivoloso, non tracciato definitivamente né dalla legge, né dalla giurisprudenza, è il fin troppo spesso dimenticato buon senso, caratteristica tipica e propria, che dovrebbe sempre pervadere atteggiamenti e decisioni di chi ricopre cariche istituzionali, in primis quella di magistrato, un aspetto comportamentale che deve necessariamente pervadere atteggiamenti professionali, nonché pubblici, assunti, quindi, sia nell’esercizio delle funzioni, sia nella partecipazione alla vita sociale.
E per chi ne avesse smarrito il significato, richiamo il dizionario Zingarelli del 2020, che definisce il buonsenso “la capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri e opportunità generalmente condivisi”.